LA LEGGE n. 71/2017, contiene “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” e rappresenta un primo passo significativo per il riconoscimento e la regolamentazione di un fenomeno sempre più in crescita tra gli adolescenti.
Il termine “cyberbullismo” indica tutte quelle forme di bullismo realizzate attraverso strumenti elettronici, sfruttando l’ormai costante connessione di ognuno alla rete internet al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto pregiudizievole per il soggetto individuato come bersaglio. Rispetto a forme più tradizionali di bullismo, il cyberbullismo si configura secondo paradigmi nuovi, rivelando un allarmante potenziale di diffusività dei materiali condivisi online e una elevata dannosità delle sue conseguenze.
Art. 1 contiene la definizione di cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”
Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
La legge privilegia un approccio maggiormente orientato alla prevenzione e alla sensibilizzazione, in particolare all’interno dell’ambiente scolastico ed è finalizzata a proteggere la dignità del minore.
L’art. 2 prevede infatti la possibilità per ciascun minore di età superiore ai quattordici anni (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.
L’art. 7 della legge in commento estende infine al fenomeno del cyberbullismo la misura dell’ammonimento del questore. È stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c’è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
Sotto il profilo degli elementi in base ai quali il questore potrà procedere ad ammonimento, considerata anche la funzione essenzialmente dissuasiva dell’istituto, è stato osservato come tale provvedimento non presupponga “l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale […], bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato”.
La legge stabilisce le attività preventive ed educative che MIUR, USR, Istituti Scolastici e Corpo docente devono promuovere nella lotta al bullismo. Grazie a questa legge, viene istituito in tutte le scuole il docente responsabile per le condotte di cyberbullismo:
1) Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente a cui è attribuita la specifica funzione di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.
2) Il Dirigente Scolastico che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti.
3)Le scuole devono promuovere, nell’ambito della propria autonomia, l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. Gli uffici scolastici regionali devono organizzare sul territorio progetti e promuovere azioni di contrasto al cyberbullismo e di educazione alla legalità.
I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.